venerdì 9 giugno 2017

Notiziario del compasso: CAMERA DEI DEPUTATI — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI FAVA, LAFORGIA, MELILLA, FONTANELLI, NICCHI, BOSSA, FRANCO BORDO, ROSTAN, ZAPPULLA, ZACCAGNINI, QUARANTA

Sottoscrivi con Bloglines




BORDO, ROSTAN, ZAPPULLA, ZACCAGNINI, QUARANTA

Disposizioni in materia di limiti e dichiarazioni relativi
all’appartenenza ad associazioni massoniche o similari
Presentata l’11 aprile 2017
ONOREVOLI COLLEGHI ! –
 La partecipazione
di magistrati ad associazioni che compor-
tino un vincolo gerarchico e solidaristico
attraverso l’assunzione in forme solenni di
obblighi quali quelli richiesti dalle logge
massoniche pone delicati problemi di ri-
spetto dei valori riconosciuti dalla Carta
costituzionale. 
Si tratta, in particolare, di
quello riconosciuto dall’articolo 101 della
Costituzione, in base al quale, come noto
« I giudici sono soggetti soltanto alla legge »,
nonché dell’imparzialità e indipendenza san-
cita dall’articolo 104 della Costituzione. Sif-
fatta tutela comporta sia, da un lato, la
difesa dell’indipendente esercizio della giu-
risdizione ogni volta che si abbia motivo di
ritenere che a essa si attenti, sia, d’altro
lato, la vigile sorveglianza a che ogni ma-
gistrato rispetti – e appaia rispettare –
nell’esercizio delle sue funzioni il principio
di soggezione soltanto alla legge. Deve ri-
conoscersi, infatti, che i magistrati devono
godere degli stessi diritti di libertà garantiti
a ogni altro cittadino, ma deve del pari
ammettersi che le funzioni esercitate e la
qualifica da essi rivestita non sono indiffe-
renti e prive di effetto per l’ordinamento
costituzionale. I magistrati, per dettato co-
stituzionale (articoli 101, secondo comma,
e 104, primo comma, della Costituzione),
come già evidenziato, devono essere impar-
ziali e indipendenti e tali valori vanno
tutelati non solo con specifico riferimento
al concreto esercizio delle funzioni giuri-
sdizionali, ma anche come regola deonto-
logica da osservare in ogni comportamento
al fine di evitare che possa fondatamente
dubitarsi delle loro indipendenza e impar-
zialità nell’adempimento del loro compito.
I princìpi anzidetti sono quindi volti a
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
tutelare anche la considerazione di cui il
magistrato deve godere presso la pubblica
opinione; assicurano, nel contempo, quella
dignità dell’intero ordine giudiziario che si
concreta nella fiducia dei cittadini verso la
funzione giudiziaria e nella credibilità di
essa. Non è pertanto dubbio che non solo i
magistrati non possano e non debbano eser-
citare il diritto di associazione nei modi
vietati dallo stesso articolo 18 della Costi-
tuzione (e dalle leggi che, di tale articolo,
costituiscono attuazione) ma che neppure
possano tenere comportamenti che violano
l’articolo 101 della Carta costituzionale.
La presente proposta di legge, alla luce
di tali considerazioni, è tesa a introdurre
l’esplicito divieto per i magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari e per i
membri della magistratura onoraria di ap-
partenere ad associazioni massoniche o si-
milari che creino vincoli gerarchici, solida-
ristici e di obbedienza, pena la decadenza
dagli incarichi e la nullità degli atti com-
piuti in costanza dell’illustrata apparte-
nenza.

Analogo divieto si prevede, altresì, per
gli appartenenti, di ogni ordine e grado, alle
Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare, nonché alle Forze armate.
La necessità dell’estensione di tale di-
vieto trova ragione in quanto disposto a
livello costituzionale dall’articolo 97 che, al
secondo comma, dispone che « I pubblici
uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il
buon andamento e la imparzialità dell’am-
ministrazione ».

Analogamente, si è ritenuto di preve-
dere, quanto ai parlamentari, ai dipendenti
pubblici, nonché a coloro che ricoprono
incarichi pubblici, un obbligo dichiarativo
sull’eventuale appartenenza a qualunque
titolo ad associazioni massoniche o similari
che creino vincoli gerarchici, solidaristici e
di obbedienza. È del tutto evidente, infatti,
che se una persona è affiliata a logge mas-
soniche e al contempo è un dipendente
pubblico – tanto più se ricopre un incarico
pubblico – giura fedeltà alla propria loggia,
essendo altresì, un servitore dello Stato. È
più che possibile che le due appartenenze,
oltre a creare un conflitto ab origine, si
traducano in atti che mettono a repentaglio
quel medesimo principio di cui all’articolo
97 della Costituzione, nonché quello san-
cito all’articolo 98 della Costituzione: « I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo
della Nazione ».

Si sottopone all’attenzione della Camera
dei deputati la presente proposta di legge,
auspicando che si trovi sul tema la conver-
genza di tutte le forze politiche, quale con-
tributo a una questione ormai improcra-
stinabile, come anche emerso nel corso dei
lavori e delle audizioni svoltesi al riguardo
presso la Commissione d’inchiesta sul fe-
nomeno delle mafie e sulle altre associa-
zioni criminali, anche straniere.
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4422
PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
(Divieto di affiliazione a logge massoniche
o similari).
1. Ai magistrati ordinari, amministra-
tivi, contabili e militari e ai membri della
magistratura onoraria è vietata l’apparte-
nenza a qualunque titolo ad associazioni
massoniche o similari che creano vincoli
gerarchici, solidaristici e di obbedienza, pena
la decadenza dagli incarichi e la nullità
degli atti compiuti in costanza della stessa.

2. Il divieto di cui al comma 1 è, altresì,
previsto per gli appartenenti, di ogni ordine
e grado, alle Forze di polizia ad ordina-
mento civile e militare, nonché alle Forze
armate.
ART. 2.
(Obblighi dichiarativi dei parlamentari
in materia di affiliazione a logge
massoniche o similari).
1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i
membri del Senato della Repubblica e i
membri della Camera dei deputati sono
tenuti a depositare, presso l’Ufficio di pre-
sidenza della Camera di appartenenza, una
dichiarazione, anche negativa, sull’even-
tuale appartenenza a qualunque titolo ad
associazioni massoniche o similari che cre-
ano vincoli gerarchici, solidaristici e di ob-
bedienza, precisandone la denominazione,
qualora tale condizione sussista.
2. Entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati, d’intesa tra loro, stabiliscono
le sanzioni per il mancato deposito della
dichiarazione di cui al comma 1, nel ter-
mine ivi indicato, o per la presentazione di
una dichiarazione infedele, introducendo le
conseguenti disposizioni nei rispettivi Re-
golamenti.
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4422

ART. 3.
(Obblighi dichiarativi dei dipendenti pub-
blici e di coloro che ricoprono incarichi
pubblici in materia di affiliazione a logge
massoniche o similari).
1. Entro tre mesi dall’assunzione del-
l’incarico, i dipendenti pubblici e coloro
che ricoprono incarichi pubblici sono te-
nuti a depositare, al responsabile dell’uffi-
cio di appartenenza, una dichiarazione, an-
che negativa, sull’eventuale appartenenza a
qualunque titolo ad associazioni massoni-
che o similari che creano vincoli gerarchici,
solidaristici e di obbedienza, precisandone
la denominazione, qualora tale condizione
sussista.
2. Il mancato deposito della dichiara-
zione di cui al comma 1 o la presentazione
di una dichiarazione infedele costituiscono
violazione disciplinare punibile anche con
la sanzione della decadenza dall’incarico.
3. Sull’attuazione del presente articolo
vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura, le strutture di controllo interno e
gli uffici etici e di disciplina.

ART. 4.
(Norma transitoria).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i membri in
carica del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, nonché i dipendenti
pubblici e coloro che ricoprono incarichi
pubblici provvedono al deposito della di-
chiarazione di cui agli articoli 2 e 3.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i magistrati e gli
altri soggetti indicati all’articolo 1 provve-
dono a revocare ogni appartenenza a qua-
lunque titolo ad associazioni massoniche o
similari che creano vincoli gerarchici, soli-
daristici e di obbedienza.

Nessun commento: