BORDO,
ROSTAN, ZAPPULLA, ZACCAGNINI, QUARANTA
Disposizioni
in materia di limiti e dichiarazioni relativi
all’appartenenza
ad associazioni massoniche o similari
Presentata
l’11 aprile 2017
ONOREVOLI
COLLEGHI ! –
La
partecipazione
di
magistrati ad associazioni che compor-
tino
un vincolo gerarchico e solidaristico
attraverso
l’assunzione in forme solenni di
obblighi
quali quelli richiesti dalle logge
massoniche
pone delicati problemi di ri-
spetto
dei valori riconosciuti dalla Carta
costituzionale.
Si tratta, in particolare, di
quello
riconosciuto dall’articolo 101 della
Costituzione,
in base al quale, come noto
« I
giudici sono soggetti soltanto alla legge »,
nonché
dell’imparzialità e indipendenza san-
cita
dall’articolo 104 della Costituzione. Sif-
fatta
tutela comporta sia, da un lato, la
difesa
dell’indipendente esercizio della giu-
risdizione
ogni volta che si abbia motivo di
ritenere
che a essa si attenti, sia, d’altro
lato,
la vigile sorveglianza a che ogni ma-
gistrato
rispetti – e appaia rispettare –
nell’esercizio
delle sue funzioni il principio
di
soggezione soltanto alla legge. Deve ri-
conoscersi,
infatti, che i magistrati devono
godere
degli stessi diritti di libertà garantiti
a ogni
altro cittadino, ma deve del pari
ammettersi
che le funzioni esercitate e la
qualifica
da essi rivestita non sono indiffe-
renti
e prive di effetto per l’ordinamento
costituzionale.
I magistrati, per dettato co-
stituzionale
(articoli 101, secondo comma,
e 104,
primo comma, della Costituzione),
come
già evidenziato, devono essere impar-
ziali
e indipendenti e tali valori vanno
tutelati
non solo con specifico riferimento
al
concreto esercizio delle funzioni giuri-
sdizionali,
ma anche come regola deonto-
logica
da osservare in ogni comportamento
al
fine di evitare che possa fondatamente
dubitarsi
delle loro indipendenza e impar-
zialità
nell’adempimento del loro compito.
I
princìpi anzidetti sono quindi volti a
Atti
Parlamentari — 1 — Camera
dei Deputati
XVII
LEGISLATURA — DISEGNI DI
LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
tutelare
anche la considerazione di cui il
magistrato
deve godere presso la pubblica
opinione;
assicurano, nel contempo, quella
dignità
dell’intero ordine giudiziario che si
concreta
nella fiducia dei cittadini verso la
funzione
giudiziaria e nella credibilità di
essa.
Non è pertanto dubbio che non solo i
magistrati
non possano e non debbano eser-
citare
il diritto di associazione nei modi
vietati
dallo stesso articolo 18 della Costi-
tuzione
(e dalle leggi che, di tale articolo,
costituiscono
attuazione) ma che neppure
possano
tenere comportamenti che violano
l’articolo
101 della Carta costituzionale.
La
presente proposta di legge, alla luce
di
tali considerazioni, è tesa a introdurre
l’esplicito
divieto per i magistrati ordinari,
amministrativi,
contabili e militari e per i
membri
della magistratura onoraria di ap-
partenere
ad associazioni massoniche o si-
milari
che creino vincoli gerarchici, solida-
ristici
e di obbedienza, pena la decadenza
dagli
incarichi e la nullità degli atti com-
piuti
in costanza dell’illustrata apparte-
nenza.
Analogo
divieto si prevede, altresì, per
gli
appartenenti, di ogni ordine e grado, alle
Forze
di polizia ad ordinamento civile e
militare,
nonché alle Forze armate.
La
necessità dell’estensione di tale di-
vieto
trova ragione in quanto disposto a
livello
costituzionale dall’articolo 97 che, al
secondo
comma, dispone che « I pubblici
uffici
sono organizzati secondo disposizioni
di
legge, in modo che siano assicurati il
buon
andamento e la imparzialità dell’am-
ministrazione
».
Analogamente,
si è ritenuto di preve-
dere,
quanto ai parlamentari, ai dipendenti
pubblici,
nonché a coloro che ricoprono
incarichi
pubblici, un obbligo dichiarativo
sull’eventuale
appartenenza a qualunque
titolo
ad associazioni massoniche o similari
che
creino vincoli gerarchici, solidaristici e
di
obbedienza. È del tutto evidente, infatti,
che se
una persona è affiliata a logge mas-
soniche
e al contempo è un dipendente
pubblico
– tanto più se ricopre un incarico
pubblico
– giura fedeltà alla propria loggia,
essendo
altresì, un servitore dello Stato. È
più
che possibile che le due appartenenze,
oltre
a creare un conflitto ab origine,
si
traducano
in atti che mettono a repentaglio
quel
medesimo principio di cui all’articolo
97
della Costituzione, nonché quello san-
cito
all’articolo 98 della Costituzione: « I
pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo
della
Nazione ».
Si
sottopone all’attenzione della Camera
dei
deputati la presente proposta di legge,
auspicando
che si trovi sul tema la conver-
genza
di tutte le forze politiche, quale con-
tributo
a una questione ormai improcra-
stinabile,
come anche emerso nel corso dei
lavori
e delle audizioni svoltesi al riguardo
presso
la Commissione d’inchiesta sul fe-
nomeno
delle mafie e sulle altre associa-
zioni
criminali, anche straniere.
Atti
Parlamentari — 2 — Camera
dei Deputati
XVII LEGISLATURA
A.C. 4422
PROPOSTA
DI LEGGE
__
ART.
1.
(Divieto
di affiliazione a logge massoniche
o
similari).
1. Ai
magistrati ordinari, amministra-
tivi,
contabili e militari e ai membri della
magistratura
onoraria è vietata l’apparte-
nenza
a qualunque titolo ad associazioni
massoniche
o similari che creano vincoli
gerarchici,
solidaristici e di obbedienza, pena
la
decadenza dagli incarichi e la nullità
degli
atti compiuti in costanza della stessa.
2. Il
divieto di cui al comma 1 è, altresì,
previsto
per gli appartenenti, di ogni ordine
e
grado, alle Forze di polizia ad ordina-
mento
civile e militare, nonché alle Forze
armate.
ART.
2.
(Obblighi
dichiarativi dei parlamentari
in
materia di affiliazione a logge
massoniche
o similari).
1.
Entro tre mesi dalla proclamazione, i
membri
del Senato della Repubblica e i
membri
della Camera dei deputati sono
tenuti
a depositare, presso l’Ufficio di pre-
sidenza
della Camera di appartenenza, una
dichiarazione,
anche negativa, sull’even-
tuale
appartenenza a qualunque titolo ad
associazioni
massoniche o similari che cre-
ano
vincoli gerarchici, solidaristici e di ob-
bedienza,
precisandone la denominazione,
qualora
tale condizione sussista.
2.
Entro due mesi dalla data di entrata
in
vigore della presente legge, i Presidenti
del
Senato della Repubblica e della Camera
dei
deputati, d’intesa tra loro, stabiliscono
le
sanzioni per il mancato deposito della
dichiarazione
di cui al comma 1, nel ter-
mine
ivi indicato, o per la presentazione di
una
dichiarazione infedele, introducendo le
conseguenti
disposizioni nei rispettivi Re-
golamenti.
Atti
Parlamentari — 3 — Camera
dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4422
ART. 3.
(Obblighi
dichiarativi dei dipendenti pub-
blici
e di coloro che ricoprono incarichi
pubblici
in materia di affiliazione a logge
massoniche
o similari).
1.
Entro tre mesi dall’assunzione del-
l’incarico,
i dipendenti pubblici e coloro
che
ricoprono incarichi pubblici sono te-
nuti a
depositare, al responsabile dell’uffi-
cio di
appartenenza, una dichiarazione, an-
che
negativa, sull’eventuale appartenenza a
qualunque
titolo ad associazioni massoni-
che o
similari che creano vincoli gerarchici,
solidaristici
e di obbedienza, precisandone
la
denominazione, qualora tale condizione
sussista.
2. Il
mancato deposito della dichiara-
zione
di cui al comma 1 o la presentazione
di una
dichiarazione infedele costituiscono
violazione
disciplinare punibile anche con
la
sanzione della decadenza dall’incarico.
3.
Sull’attuazione del presente articolo
vigilano
i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura,
le strutture di controllo interno e
gli
uffici etici e di disciplina.
ART.
4.
(Norma
transitoria).
1.
Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore
della presente legge, i membri in
carica
del Senato della Repubblica e della
Camera
dei deputati, nonché i dipendenti
pubblici
e coloro che ricoprono incarichi
pubblici
provvedono al deposito della di-
chiarazione
di cui agli articoli 2 e 3.
2.
Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore
della presente legge, i magistrati e gli
altri
soggetti indicati all’articolo 1 provve-
dono a
revocare ogni appartenenza a qua-
lunque
titolo ad associazioni massoniche o
similari
che creano vincoli gerarchici, soli-
daristici e di
obbedienza.
Nessun commento:
Posta un commento